Art. 1

In vigore dal 4 set 1889
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Vedute le deliberazioni in data 25 gennaio e 31 luglio 1888, con le quali il comune di Mirandola si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vedute le deliberazioni in data 2 marzo e 14 settembre 1888, con le quali la Deputazione provinciale di Modena, approvando la deliberazione del municipio di Mirandola autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 29 giugno 1889, N. 6137 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Mirandola una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-18;6303#art-1

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