Art. 1
In vigore dal 4 set 1889
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Vedute le deliberazioni in data 25 gennaio e 31 luglio 1888, con le quali il comune di Mirandola si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vedute le deliberazioni in data 2 marzo e 14 settembre 1888, con le quali la Deputazione provinciale di Modena, approvando la deliberazione del municipio di Mirandola autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 29 giugno 1889, N. 6137 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Mirandola una Scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-18;6303#art-1