Art. 1

In vigore dal 4 set 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà. della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 29 ottobre 1886, con la quale il comune di Chieri si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 23 dicembre 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Torino, approvando la deliberazione del municipio di Chieri, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 29 giugno 1889, N. 6137 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Chieri una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-18;6300#art-1

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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Chieri (Torino) Scuola tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo