Art. 1

In vigore dal 3 set 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 24 ottobre 1887, con la quale il comune di Lucera si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 2 dicembre 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Foggia, approvando la deliberazione del municipio di Lucera, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 29 giugno 1889, N. 6137 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Lucera una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-18;6296#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Lucera (Foggia) una scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo