Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6201#art-1

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Art. 1 Che da piena esecuzione all'annesso accordo fra l'Italia e l'Austria Ungheria per la reciproca assistenza dei marinai abbandonati, sudditi di uno dei due Stati che abbiano servito a bordo di navi dell'altro. — Testo vigente | Portale Normativo