Art. 1
In vigore dal 2 ago 1889
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda della giunta municipale di Sommariva Perno per ottenere l'erezione in corpo morale dell'asilo infantile ivi fondato a cura della contessa Rosa di Mirafiore, e l'approvazione del suo statuto organico;
Visto detto statuto organico;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Cuneo in data 29 aprile 1889, e ritenuto che l'asilo provvede al suo scopo con la rendita di lire 500 sul debito pubblico, coi sussidi del comune e della congregazione di carità, ed inoltre col prodotto delle rette mensili a carico dei fanciulli non poveri;
Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Sommariva Perno è eretto in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;3400#art-1