Art. 1
In vigore dal 19 lug 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il rapporto del presidente del Consiglio di tutela e vigilanza del R. Istituto internazionale italiano in Torino, nel quale è dimostrata la necessità di fondare nel medesimo Istituto un ginnasio governativo in sostituzione di quello che già vi esiste e che dovrà esser chiuso per insufficienza di mezzi a sopportarne le relative spese;
Considerato che il comune di Torino provvede largamente alla esecuzione della legge 13 novembre 1859 coi quattro ginnasi già istituiti in quella città e che per conseguenza non gli si possono a ragione imporre nuovi carichi per questo scopo diretto a soddisfare non tanto il bisogno della cittadinanza quanto a promuovere l'incremento dell'Istituto internazionale che dal suo statuto ha per intento la istruzione dei figli degli italiani nati e domiciliati all'estero, degli alunni stranieri e dei figli degli italiani domiciliati in Italia;
Veduto il bilancio di assestamento della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1888 89;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nel R. Istituto internazionale italiano avente sede in Torino, è fondato un ginnasio per il quale il Governo sarà tenuto al pagamento degli stipendi e assegni al direttore, agli insegnanti ed agli inservienti, a cominciare dal 1° ottobre 1888, rimanendo ogni altra spesa a carico dell'Istituto che fornirà anche il necessario locale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6147#art-1