Art. 1

In vigore dal 26 lug 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'atto del 2 ottobre 1554, col quale Cosimo De Medici, duca di Toscana, concedeva al comune di Lucignano un posto gratuito nel collegio ducale, detto della Sapienza di Pisa; Veduto il progetto di statuto organico presentato dal detto comune; Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Sentito il ministero dell'interno; Veduto il parere pronunciato in merito al detto progetto dal consiglio provinciale scolastico, dalla deputazione provinciale e dal consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, per la collocazione del posto di studio mediceo a vantaggio del comune di Lucignano. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1889. Reg. 169. Atti del Governo a f. 73. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. P. BOSELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3394#art-1

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Art. 1 Che approva lo statuto organico per la collocazione del posto di studio mediceo a vantaggio del comune di Lucignano. — Testo vigente | Portale Normativo