Art. 1

In vigore dal 19 lug 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA Viste le istanze prodotte dal sindaco del comune di Occimiano per ottenere che sia eretto in corpo morale l'asilo infantile istituitosi in quel comune, sia approvato il relativo statuto organico e sia in pari tempo autorizzata a favore dell'asilo stesso la inversione di annue lire 600 (seicento) sulle rendite proprie della locale congregazione di carità; Viste le conformi deliberazioni 22 marzo e 28 ottobre 1888 del consiglio comunale di Occimiano e 2 ottobre 1888 della congregazione di carità, non che quelle in data 3 maggio 1888 e 21 marzo 1889 della deputazione provinciale di Alessandria; Visto lo schema dello statuto organico suddetto, deliberato dal consiglio comunale di Occimiano in adunanza '15 luglio 1888; Visti gli atti concernenti la dotazione patrimoniale dell'asilo infantile, da cui risulta che questo istituto è provvisto di un'annua rendita di lire 2650 circa; Visti gli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie; Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile del comune di Occimiano è eretto in corpo morale, e sarà amministrato in base all'anzidetto statuto organico, composto di trentanove articoli, che viene da Noi approvato e sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3379#art-1

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