Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-19;6157#art-2

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Art. 2 Che autorizza la vendita dei beni dello Stato, descritti nell'annesso elenco, che ascendono al complessivo valore di stima di L.6658,98. — Testo vigente | Portale Normativo