Art. 1

In vigore dal 23 giu 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro ad interim degli Affari Esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data, a partire dal 1° luglio p, v., alla dichiarazione firmata a Guatemala il 16 febbraio 1889 da quel R. Rappresentante d'Italia e dal Ministro degli Affari Esteri di quella Repubblica per lo scambio degli atti di Stato Civile dei rispettivi nazionali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1889. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-19;6099#art-1

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