Art. 1
In vigore dal 16 giu 1889
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza 29 gennaio 1889 a Noi prodotta dalla congregazione di carità di Menaggio per ottenere che sia eretto in corpo morale l'asilo infantile istituito in quel comune, e ne sia approvato lo statuto organico;
Visti gli atti e i documenti prodotti a corredo da cui risulta che l'asilo stesso è provvisto di una annua rendita di circa lire 1800, sufficiente al normale esercizio delle sue beneficenze, e visto lo statuto organico suddetto;
Vista la deliberazione 14 marzo 1889 della deputazione provinciale di Corno;
Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile del comune di Menaggio è eretto, in corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico in data 29 novembre 1888, composto di dodici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1889.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1889.
Reg. 168. Atti del Governo a f. 139. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. Zanardelli.
F. Crispi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-05;3340#art-1