Art. 1

In vigore dal 16 giu 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza 29 gennaio 1889 a Noi prodotta dalla congregazione di carità di Menaggio per ottenere che sia eretto in corpo morale l'asilo infantile istituito in quel comune, e ne sia approvato lo statuto organico; Visti gli atti e i documenti prodotti a corredo da cui risulta che l'asilo stesso è provvisto di una annua rendita di circa lire 1800, sufficiente al normale esercizio delle sue beneficenze, e visto lo statuto organico suddetto; Vista la deliberazione 14 marzo 1889 della deputazione provinciale di Corno; Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile del comune di Menaggio è eretto, in corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico in data 29 novembre 1888, composto di dodici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1889. Reg. 168. Atti del Governo a f. 139. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. Zanardelli. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-05;3340#art-1

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