Art. 2

In vigore dal 2 giu 1889
La provincia di Lecce concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'annuo contributo di lire 7000 (settemila) e adempirà inoltre, insieme col comune, a tutti gli obblighi che ad essi Enti rispettivamente incombono per legge ed àtermini degli e successivi del precitato regolamento 21 giugno 1883. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 aprile 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;6067#art-2

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