Art. 2
In vigore dal 2 giu 1889
La provincia di Lecce concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'annuo contributo di lire 7000 (settemila) e adempirà inoltre, insieme col comune, a tutti gli obblighi che ad essi Enti rispettivamente incombono per legge ed àtermini degli e successivi del precitato regolamento 21 giugno 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 aprile 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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