Art. 1
In vigore dal 7 giu 1889
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto l'atto 25 novembre 1888 legalizzato dal notaio dott. Giuseppe Lucci, per il quale si è costituita in Roma la società dei giardini educativi per l'infanzia con lo scopo di promuovere la fondazione e provvedere al mantenimento di detti giardini nella città e nel contado;
Vista la convenzione 14 novembre 1888 fra la commissione amministratrice di detta società e la Palestra ginnastica Vittorio Emanuele II, in virtù della quale la Palestra medesima cedè alla società l'uso perpetuo di tutta l'area del locale che le appartiene, e si obbligò inoltre, nella qualità di socio onorario perpetuo, di contribuire con tanta rendita sul debito pubblico per lire 1550 annue;
Vista la domanda presentata dalla commissione amministratrice per ottenere l'erezione in corpo morale della società;
Visti gli altri atti corrispondenti e ritenuto che, compreso il contributo dè soci, la società fa assegnamento su una rendita annua complessiva di lire 6,420;
Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La società dei giardini educativi per la infanzia in Roma è eretta in corpo morale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 aprile 1889.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1889.
Reg. 168. Atti del Governo a f. 116. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
F. Crispi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3321#art-1