Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-18;6108#art-2

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Art. 2 Che autorizza la vendita di beni dello Stato descritti nell'annessa tabella, che ascendono al complessivo valore di stima di L. 2822,46. — Testo vigente | Portale Normativo