Art. 2
In vigore dal 21 mag 1889
È approvato lo statuto organico del pio istituto in data 18 dicembre 1888 aggiungendovi all'articolo 20 questo inciso: Il tesoriere dovrà prestare idonea cauzione.
Detto statuto è composto di ventiquattro articoli, e sarà visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1889.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1889.
Reg. 168. Atti del Governo a f. 62. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. Zanardelli.
F. Crispi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-04;3296#art-2