Art. 2
In vigore dal 17 feb 1889
È approvato il suo statuto organico in data 22 luglio 1888 composto di undici articoli, sostituendosi all'art. 9 il seguente:
«Gli impiegati della congregazione di carità, presteranno servizio anche per l'asilo, il quale contribuirà al loro stipendio in proporzione delle sue rendite;
«Alla maestra dell'asilo sarà corrisposto l'annuo stipendio di lire 300, alla servente il salario mensile di lire otto;
«Qualora lo stato finanziario dello asilo lo permetterà, potrà essere aumentato tanto il numero degli impiegati che i loro stipendi, dietro deliberazione motivata della direzione, approvata dalla deputazione provinciale;
«Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1889.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1889.
Reg. 167. Atti del Governo a f. 59. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
F. Crispi.
Storico versioni
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