Art. 1
In vigore dal 22 feb 1889
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione 15 giugno 1887, con la quale il consiglio comunale di Capestrano determinò di fondare in un luogo un asilo infantile e di concorrere al suo mantenimento con una sovvenzione annua non inferiore di lire 800;
Vista la domanda presentata dall'amministrazione comunale di Capestrano, per ottenere la erezione in corpo morale dell'asilo e l'approvazione del suo statuto organico;
Visto detto statuto organico;
Viste le deliberazioni 30 aprile e 24 settembre 1888 della deputazione provinciale di Aquila, e ritenuto che al mantenimento dell'asilo concorrono altresì con annui assegni la congregazione di carità, la società operaia, e le confraternite di Maria Santissima Addolorata e del Rosario;
Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile come sopra fondato in Capestrano è eretto in corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico in data 4 settembre 1888, composto di dodici articoli, visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1889.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1889.
Reg. 167. Atti del Governo a f. 63. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
F. Crispi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-01-10;3209#art-1