Art. 1
In vigore dal 29 gen 1889
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la domanda del municipio di Loano (Genova) e della commissione amministratrice dell'orfanotrofio, fondata in quel comune nell'anno 1872, per la costituzione del pio luogo in ente morale e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Visti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che al mantenimento del detto orfanotrofio, tenuto calcolo dei redditi continuativi, almeno per un decennio, si provvede con l'annua somma di lire 2,480;
Viste le deliberazioni della deputazione provinciale in data 24 28 e 30 maggio volgente anno;
Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753, e 20 marzo 1865, allegato A;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'orfanotrofio del comune di Loano è costituito in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-27;3190#art-1