Art. 1

In vigore dal 20 gen 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il testamento olografo in data 13 luglio e 10 agosto 1885, con cui il fu cavaliere dottore Enrico Rosai dispose delle sue sostanze per l'ammontare di lire 153,037.47 per la fondazione in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) di un asilo infantile al nome di Rosai-Cajani; Vista l'istanza con cui gli esecutori testamentari chiedono che l'asilo suddetto sia eretto in ente morale ed autorizzato ad accettare l'eredità di cui sopra e che ne sia in pari tempo approvato lo statuto organico; Visto lo statuto suddetto; Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile Rosai - Cajani in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) è eretto in ente morale ed è autorizzato ad accettare l'eredità del fu cavaliere dottore Enrico Rosai che ne costituisce la dotazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-06;3175#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo