Art. 1
In vigore dal 26 dic 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto l'istromento 5 marzo 1887 col quale Battista Nelva donava al comune di Callabiana una casa con annesso terreno situata nel comune medesimo perché vi abbia sede un asilo infantile da istituirsi;
Visti gli atti presentati per l'erezione in corpo morale dell'asilo e per l'approvazione del suo statuto organico;
Visto detto statuto organico;
Vista la deliberazione 1° febbraio 1888 della deputazione provinciale di Novara, e ritenuto che l'immobile costituente la donazione suddetta è valutato dal prezzo di lire 6000;
Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile da istituirsi in Callabiana è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare la donazione dell'immobile fattagli dal signor Battista Nelva.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-08;3150#art-1