Art. 1

In vigore dal 26 dic 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto l'istromento 5 marzo 1887 col quale Battista Nelva donava al comune di Callabiana una casa con annesso terreno situata nel comune medesimo perché vi abbia sede un asilo infantile da istituirsi; Visti gli atti presentati per l'erezione in corpo morale dell'asilo e per l'approvazione del suo statuto organico; Visto detto statuto organico; Vista la deliberazione 1° febbraio 1888 della deputazione provinciale di Novara, e ritenuto che l'immobile costituente la donazione suddetta è valutato dal prezzo di lire 6000; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile da istituirsi in Callabiana è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare la donazione dell'immobile fattagli dal signor Battista Nelva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-08;3150#art-1

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