Art. 2

In vigore dal 24 nov 1888
La provincia di Piacenza concorrerà al mantenimento della detta scuola con l'annuo contributo di lire ottomila (L. 8000), e adempirà inoltre insieme col comune a tutti gli obblighi che ad essi rispettivamente incombono a tenore di legge, e degli e seguenti del precitato regolamento del 21 giugno 1883. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-20;5760#art-2

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Art. 2 Che converte la Scuola normale femminile provinciale di Piacenza in Scuola normale femminile superiore governativa — Testo vigente | Portale Normativo