Art. 2
In vigore dal 24 nov 1888
La provincia di Piacenza concorrerà al mantenimento della detta scuola con l'annuo contributo di lire ottomila (L. 8000), e adempirà inoltre insieme col comune a tutti gli obblighi che ad essi rispettivamente incombono a tenore di legge, e degli e seguenti del precitato regolamento del 21 giugno 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1888.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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