Art. 1

In vigore dal 28 dic 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari, approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, N. 3095; Visti i decreti Reali del 17 agosto 1887, N. 5053; del 12 febbraio 1888, N. 5263; del 3 giugno successivo, N. 5477, e del 30 luglio dello stesso anno 1888, N. 5629, cò quali fu approvata la classificazione dei vari porti marittimi, designati negli elenchi diversi cui si riferiscono i decreti medesimi; Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati; Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvata la classificazione nella 1ª e nella 2ª categoria degli undici porti indicati negli elenchi A, B, C, D, annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici; ed è pure approvata la designazione degli Enti interessati nelle spese dè porti medesimi, con le quote di concorso loro attribuite, come risulta dagli elenchi anzidetti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1888. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-10-11;5820#art-1

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Art. 1 Che approva la classificazione di undici porti indicati negli annessi elenchi, e la designazione degli Enti interessati nelle spese. — Testo vigente | Portale Normativo