Art. 2
In vigore dal 6 nov 1888
La provincia di Molise concorrerà a mantenere la detta Scuola con l'annuo assegno di L. 7000 (settemila) e adempirà insieme col comune a tutti gli obblighi che rispettivamente ad essa incombono a termine di legge e degli e seguenti del precitato regolamento per le Scuole normali approvato con R. decreto del 21 giugno 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 settembre 1888.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-25;5715#art-2