Art. 1

In vigore dal 6 nov 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda della congregazione di carità e del consiglio comunale di Verolavecchia (Brescia) dì cui nelle rispettive deliberazioni 31 marzo 1885 e 19 aprile 1886 per la fusione dei patrimoni dell'istituto Monte Grano e del pio istituto elemosiniero; Visto lo statuto organico deliberato dalla predetta congregazione di carità per l'amministrazione dei detti istituti; Visto il voto della deputazione provinciale in data 18 maggio 1886; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato: Abbiamo decretato e decretiamo: . Il patrimonio dell'istituto Monte Grano di Verolavecchia è fuso con quello del locale pio istituto elemosiniero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3109#art-1

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