Art. 1
In vigore dal 6 nov 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda della congregazione di carità e del consiglio comunale di Verolavecchia (Brescia) dì cui nelle rispettive deliberazioni 31 marzo 1885 e 19 aprile 1886 per la fusione dei patrimoni dell'istituto Monte Grano e del pio istituto elemosiniero;
Visto lo statuto organico deliberato dalla predetta congregazione di carità per l'amministrazione dei detti istituti;
Visto il voto della deputazione provinciale in data 18 maggio 1886;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato:
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il patrimonio dell'istituto Monte Grano di Verolavecchia è fuso con quello del locale pio istituto elemosiniero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3109#art-1