Art. 1

In vigore dal 2 nov 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza 19 marzo 1888, con cui la congregazione di carità di Crema chiede di essere autorizzata ad accettare i lasciti disposti dal fu nobile Fausto Carioni-Vimercati con testamento 19 maggio 1887 per la fondazione in quella città di un ricovero di mendicità, e chiede inoltre l'approvazione degli statuti organici pei lasciti stessi e per l'erigendo ricovero, nonché la erezione di questi ultimi in corpi morali; Visto il testamento suddetto, negli atti del notaio D. Ferdinando Slerca, con cui il fu nobile Fausto Vimercati-Carioni legò al comune di Crema la somma di L. 100,000 (centomila), con l'obbligo di impiegarne la rendita in perpetuo nel mantenimento di un ricovero di mendicità a vantaggio dei poveri del comune e di intitolare dal nome di Carioni-Vimercati il futuro istituto e legò inoltre al comune stesso la somma capitale di L. 10,000 (diecimila) per l'adempimento di altri oneri specificati in detto testamento; Vista la deliberazione 14 luglio 1887, con cui il consiglio comunale di Crema determinò di devolvere alla locale congregazione di carità i lasciti suddetti con gli oneri correlativi; Viste le conformi deliberazioni 12 e 30 settembre 1887, 21 novembre 1887, 5 marzo 1888 e 19 luglio 1888 della congregazione suddetta, e quelle in data 6 febbraio, 9 aprile e 3 settembre 1888 della deputazione provinciale di Cremona; Visti gli statuti organici di cui sopra redatti dalla congregazione di carità per l'amministrazione dei lasciti Carioni-Vimercati e del ricovero di mendicità, e ritenuto che quest'ultimo può attualmente disporre di un reddito annuo dì lire 14,500 circa, costituito dai predetti lasciti e da altre liberalità ed oblazioni pubbliche e private; Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La congregazione di carità di Crema è autorizzata ad accettare i sovraindicati lasciti disposti dal fu Nobile Fausto Carioni-Vimercati con testamento 19 maggio 1887 allo scopo e cogli oneri ivi enunciati. I lasciti Carioni-Vimercati ed il ricovero di mendicità di cui sopra sono eretti in corpi morali distinti, e saranno amministrati dalla congregazione suddetta in base ai rispettivi statuti organici, l'uno in data 21 novembre 1887 e composto di cinque articoli, l'altro in data 19 luglio 1888 e composto di ventinove articoli, visti ambedue e sottoscritti d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 22 settembre 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1888. Reg. 165. Atti del Governo a f. 128. Mazzucchelli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3107#art-1

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Art. 1 Che autorizza la congregazione di carita' di Crema ad accettare i lasciti disposti dal fu nobile Fausto Carioni-Vimercati pel mantenimento di un ricovero di mendicita' e ne erige i lasciti ed il ricovero suddetto in corpi morali e ne approva i relativi statuti. — Testo vigente | Portale Normativo