Art. 2
In vigore dal 20 dic 1888
Il comune di Città S. Angelo concorrerà al mantenimento della scuola medesima, con l'annuo contributo di lire quattromila e adempirà inoltre agli obblighi tutti che ad essa incombono a termini di legge e degli e seguenti del precitato regolamento per le scuole normali approvato col regio decreto del 21 giugno 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Forlì, addì 5 settembre 1888.
UMBERTO
B. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-05;5817#art-2