Art. 1
In vigore dal 25 nov 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista legge 28 gennaio 1866;
Visto il regolamento approvato il 7 giugno 1866, N. 2996, per la esecuzione della legge medesima ed il R. decreto 12 febbraio 1871, N. 1047 (Serie 2ª);
Vista la legge ed il regolamento sulla Contabilità generale dello Stato;
Sentito il parere del Consiglio dei Ragionieri e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, ad interim degli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le unite modificazioni agli articoli 56, 306, 307, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319 e 321 del regolamento approvato col R. decreto 7 giugno 1866, N. 2996, firmate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro ad interim degli Affari esteri, sono approvate a partire dal 1° luglio 1888.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-05;5756#art-1