Art. 1
In vigore dal 9 ott 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 29 settembre 1887 con la quale il comune di Saluzzo si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 9 novembre 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Cuneo approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Saluzzo autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del Comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Saluzzo una Scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 24 agosto 1888.
UMBERTO.
BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-24;5692#art-1