Art. 1

In vigore dal 9 ott 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 29 settembre 1887 con la quale il comune di Saluzzo si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 9 novembre 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Cuneo approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Saluzzo autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del Comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Saluzzo una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 24 agosto 1888. UMBERTO. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-24;5692#art-1

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