Art. 2
In vigore dal 16 ott 1888
La provincia di Catania concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'annuo contributo di lire 8000 (lire ottomila) e adempirà inoltre, insieme al comune, a tutti gli obblighi che ad essi rispettivamente incombono a tenore di legge e degli e seguenti del precitato regolamento del 21 giugno 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 12 agosto 1888.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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