Art. 2

In vigore dal 16 ott 1888
Al mantenimento della detta Scuola concorreranno la provincia di Siracusa con l'annuo contributo di lire 4000 (quattromila) ed il Municipio di Noto esso pure con il contributo annuo di lire 4000 (quattromila). Gli Enti dianzi citati adempiranno inoltre a tutti gli obblighi che ad essi rispettivamente incombono a tenore di legge e degli articoli 7 e seguenti del regolamento per le Scuole normali approvato con R. decreto 21 giugno 1883. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 12 agosto 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-12;5690#art-2

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Art. 2 Che converte la Scuola normale femminile pareggiata di Noto (Siracusa) in Scuola normale superiore femminile governativa — Testo vigente | Portale Normativo