Art. 2
In vigore dal 11 ott 1888
La provincia di Foggia concorrerà a mantenere le dette Scuole complessivamente con l'annuo assegno di lire 12,000 (dodicimila) e adempirà insieme con quel comune a tutti gli obblighi che rispettivamente ad essi incombono a tenore di legge e degli articoli 7 e seguenti del precitato regolamento per le Scuole normali approvato con R. decreto del 21 giugno 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 12 agosto 1888.
UMBERTO.
P. BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
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