Art. 1

In vigore dal 25 set 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 3 luglio 1888 con la quale il comune di Finale Emilia si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 20 luglio 1888 con la quale la Deputazione provinciale di Modena, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Finale Emilia una Scuola tecnica governativa di terza classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 12 agosto 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-12;5664#art-1

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Art. 1 Col quale e' istituita in Finale Emilia (Modena) una Scuola tecnica governativa di terza classe. — Testo vigente | Portale Normativo