Art. 1
In vigore dal 27 set 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda fatta da Lisetta Niemann, direttrice ed amministratrice dell'istituto delle Diaconesse in Firenze, per la erezione di questo in ente morale e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Veduto l'atto notarile in data del 23 giugno 1888, col quale Giulio Disselhoff, mandatario generale dell'associazione delle Diaconesse di Kaiserswerth, proprietario dello stabile in cui ha sede il predetto istituto in Firenze, dichiara che lo stabile stesso passerà in proprietà esclusiva dell'istituto, quando questo abbia acquistato la personalità giuridica;
Considerato che per la dichiarazione formale consacrata nell'atto predetto può dirsi assicurata la esistenza dell'istituto di cui trattasi;
Veduto lo statuto organico predetto;
Veduta la legge del 5 giugno 1850, n. 1037;
Veduto il parere favorevole emesso dal consiglio di Stato nella sua adunanza del 13 luglio ultimo;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'istituto femminile delle Diaconesse di Kaiserswerth in Firenze, amministrato e diretto dalla postulante Lisetta Niemann, avente per iscopo la educazione civile, morale e religiosa delle giovanette, è eretto in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-10;3069#art-1