Art. 1
In vigore dal 10 ott 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 14 giugno 1888 con la quale il comune di Sansepolcro si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante nella Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 2 luglio 1888 con la quale la Deputazione provinciale di Arezzo approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Sansepolcro autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Sansepolcro una Scuola tecnica governativa di terza classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.
UMBERTO.
P. BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5696#art-1