Art. 1

In vigore dal 20 set 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 14 ottobre 1887 con la quale il Comune di Massa si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del Comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 4 novembre 1887 con la quale la Deputazione Provinciale di Massa approvando la deliberazione del Municipio di quel capoluogo autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del Comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare del 1° ottobre 1888, è istituita nella città di Massa una Scuola tecnica governativa di seconda classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 agosto 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Massa una scuola tecnica governativa di seconda classe. — Testo vigente | Portale Normativo