Art. 1

In vigore dal 20 set 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Vedute le deliberazioni in data 26 gennaio 1888 e 15 maggio 1888 con le quali il comune di Campobasso si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del Comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vedute le deliberazioni in data 30 gennaio 1888 e 26 maggio 1888 con le quali la Deputazione Provinciale di Campobasso approvando le deliberazioni del Municipio di quel capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del Comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1888, è istituita nella città di Campobasso una Scuola tecnica governativa di terza classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 agosto 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5653#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che istituisce nella citta' di Campobasso una Scuola tecnica governativa di terza classe. — Testo vigente | Portale Normativo