Art. 1
In vigore dal 20 set 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Vedute le deliberazioni in data 26 gennaio 1888 e 15 maggio 1888 con le quali il comune di Campobasso si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del Comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vedute le deliberazioni in data 30 gennaio 1888 e 26 maggio 1888 con le quali la Deputazione Provinciale di Campobasso approvando le deliberazioni del Municipio di quel capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del Comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1888, è istituita nella città di Campobasso una Scuola tecnica governativa di terza classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5653#art-1