Art. 3
In vigore dal 19 set 1888
Alla spesa come sopra occorrente per il pagamento degli stipendi al personale insegnante e dirigente sarà provveduto dal 1° ottobre 1888 coi fondi disponibili al capitolo 41 del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario corrente e con quelli che saranno appositamemente iscritti nel bilancio di assestamento dello stesso esercizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 30 luglio 1888.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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