Art. 3

In vigore dal 19 set 1888
Alla spesa come sopra occorrente per il pagamento degli stipendi al personale insegnante e dirigente sarà provveduto dal 1° ottobre 1888 coi fondi disponibili al capitolo 41 del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario corrente e con quelli che saranno appositamemente iscritti nel bilancio di assestamento dello stesso esercizio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 30 luglio 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-30;5669#art-3

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