Art. 1

In vigore dal 2 set 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Piateda con deliberazione 31 ottobre 1887, perché venga autorizzato il trasferimento della sede del comune dalla frazione omonima in quella di Boffetto; Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Sondrio in data 26 marzo 1888; Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Piateda nella provincia di Sondrio è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima in quella di Boffetto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 26 luglio 1888. UMBERTO. CRISPI. Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-26;5619#art-1

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