Art. 1
In vigore dal 9 set 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 3 dicembre 1887, con la quale il comune di Ventimiglia si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva pel personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso à sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 28 dicembre 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Porto Maurizio approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Ventimiglia autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Ventimiglia una scuola tecnica governativa di terza classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.
UMBERTO.
P. BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;5631#art-1