Art. 1
In vigore dal 6 set 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento in data 14 gennaio 1887, con cui il defunto comm. Giovanni Curioni nominava erede universale delle proprie sostanze valutate al netto in lire 199,182 52 il comune di Invorio Inferiore, in provincia di Novara, per la fondazione di una scuola operaia e di un asilo infantile;
Vista la domanda presentata dallo stesso municipio per ottenere la sovrana autorizzazione a poter accettare la eredità in parola, nonché la erezione in ente morale delle due pie istituzioni e l'approvazione dei corrispondenti statuti organici;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Novara;
Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Invorio Inferiore è autorizzato ad accettare la eredità disposta dal defunto commendatore Giovanni Curioni col testamento in data 14 gennaio 1887 per la fondazione di un asilo infantile e di una scuola operaia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-15;3042#art-1