Art. 5

In vigore dal 16 set 1888
Alla spesa per il mantenimento della Scuola per la quota a carico dello Stato, si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo 12 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel corrente esercizio e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1888. UMBERTO. Grimaldi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5645#art-5

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