Art. 1

In vigore dal 25 ago 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Vedute le deliberazioni in data 23 novembre 1887 e 21 marzo 1888 con le quali il comune di Pescia si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso ai sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vedute le deliberazioni in data 11 gennaio 1888 e 28 marzo 1888 con le quali la Deputazione provinciale di Lucca, approvando le deliberazioni di quel Consiglio comunale autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Pescia una scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1888. UMBERTO. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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Art. 1 Che istituisce in Pescia (Lucca) una scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo