Art. 1
In vigore dal 25 ago 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 13 maggio 1887, con la quale il comune di Mortara si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva pel personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 27 giugno 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Pavia, approvando la deliberazione di quel Consiglio comunale, autorizza il conseguente vincolo del bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Mortara una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.
UMBERTO.
P. BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5572#art-1