Art. 1

In vigore dal 25 ago 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 5 gennaio 1888, con la quale il comune di Modena si obbliga di versare annualmente all'erario governativo la metà della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso, à sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 2 marzo 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Modena, approvando la deliberazione del municipio di quel capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Modena una scuola tecnica governativa di 2ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1888. UMBERTO. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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Art. 1 Che istituisce in Modena una scuola tecnica governativa di 2ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo