Art. 1

In vigore dal 25 ago 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 23 novembre 1887 con la quale il comune di Livorno si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 24 dicembre 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Livorno, approvando la deliberazione del municipio di quel capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la successiva deliberazione in data 28 marzo 1888 del Consiglio comunale di Livorno, a schiarimento e complemento della deliberazione in data 23 novembre 1887 in quanto riguarda l'assunzione in servizio governativo del personale addetto alla scuola municipale; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Livorno una scuola tecnica governativa di 1ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1888. UMBERTO. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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Art. 1 Che istituisce in Livorno una scuola tecnica governativa di 1ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo