Art. 1
In vigore dal 25 ago 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 7 ottobre 1887, con la quale il comune di Legnago si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quanto altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 2 dicembre 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Verona, approvando la deliberazione di quel Consiglio comunale, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Legnago una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.
UMBERTO.
P. BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5569#art-1