Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5554#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Torino ad applicare per un altro biennio le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892, (Serie 3ª). — Testo vigente | Portale Normativo