Art. 3
In vigore dal 5 set 1888
È approvato il corrispondente statuto organico in data 30 marzo 1888, alla condizione che sia eliminato l'articolo 10 e che al n. 3 dell'articolo 14, dopo le parole - presentando ogni anno il conto all'ufficio municipale - siano aggiunte le seguenti altre - prima di rimetterlo alla deputazione provinciale.
Il detto statuto, ridotto a 26 articoli, sarà visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1888.
Reg. 164. Atti del Governo a f. 90 Fumagalli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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