Art. 1
In vigore dal 25 ago 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda dell'arciprete Alberto Leidi per la costituzione in ente morale dell'asilo infantile da lui fondato in Rivanazzano (Pavia) col concorso di un comitato locale e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Visti gli atti relativi alla domanda dai quali risulta che per il mantenimento del predetto asilo concorre una società di benefattori col n. di 987 azioni quinquennali da lire 2 caduna, e si ha inoltre disponibile la somma di lire 952,20 raccolta per private offerte, la rendita annua di lire 500 offerta dal suddetto fondatore, oltre un tratto di terreno dell'estensione di are 32.74 che lo stesso fondatore si è obbligato di donare al pio istituto non appena sia riconosciuto in ente morale;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale in data 7 giugno 1886.
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile come sopra fondato nel comune di Rivanazzano è costituito in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-08;3017#art-1