Art. 1

In vigore dal 24 ago 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA. Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725, pubblicata anche in Sicilia dal decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860; Vedute le leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª) e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª); Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Caltagirone in data 20 febbraio 1888, è stabilito che lo stesso comune a fin di ottenere che nella detta città sia istituito un Liceo governativo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire diciassettemila (lire 17,000); Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1888-89; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Nella città di Caltagirone, a cominciare dal 1° ottobre 1888, e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Liceo da mantenersi nella forma prescritta dalle leggi 13 novembre 1859, 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, e dal decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860 predetto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° luglio 1888. UMBERTO. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-01;5560#art-1

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Art. 1 Che istituisce un regio liceo in Caltagirone (Catania). — Testo vigente | Portale Normativo